Pagine a cura di Giovanni Valcarenghi e Raffaele Pellino
Per i premi di risultato e il welfare aziendale contabilità agganciata alle indicazioni dell’Oic 12. Si dovrà, però, stabilire caso per caso se le attribuzioni siano da rilevare tra i debiti oppure in appositi fondi. La voce di riferimento del conto economico è la B.9, relativa ai costi per il personale dipendente. Al riguardo, si osserva che: a) nella sotto-voce «B9a) Salari e stipendi» si comprendono anche le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda «figurante» in busta paga (tra cui i premi aziendali); b) nella sotto-voce residuale «B9e) Altri costi» si iscrivono tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al personale dipendente, che non siano stati iscritti nelle precedenti sotto-voci o nelle voci B6, B7 o B8, o che non trovino più appropriata collocazione alla voce B14. Pertanto, se la corresponsione del premio di risultato è stata prevista in via automatica dai contratti collettivi oppure da accordi aziendali i relativi importi vanno rilevati tra i costi del personale, ossia nelle sotto voci «B9a) Salari e stipendi», «B.9.b) – Oneri sociali» e «B9e) Altri costi», a prescindere dal fatto che la quantificazione del premio sia stata determinata nell’esercizio successivo a quello in cui l’effettuazione della prestazione ha fatto sorgere il diritto al premio da parte del dipendente. Diversamente, se la corresponsione del premio non è stata prevista dai contratti, ma viene deliberata dall’organo assembleare nell’esercizio successivo a quello di competenza, i relativi importi potrebbero essere accantonati in un apposito fondo rischi e oneri. Pertanto, ove sussistano elementi di valutazione che non consentono di stabilire con assoluta certezza gli importi, pare possibile poter accantonare i premi in apposito fondo tra i costi del personale, con la scrittura «accantonamento per premi dipendenti» a «fondo premi per dipendenti». Nell’esercizio successivo, alla determinazione precisa, si procede allo storno del debito. Particolare attenzione va posta, poi, sull’eventuale scostamento tra l’accantonamento e il premio effettivo; alla chiusura di ciascun esercizio, infatti, viene effettuata una stima che può determinare l’iscrizione di un debito o di un fondo. Ciò, se nel corso dei primi mesi dell’anno successivo, e comunque prima dell’approvazione del bilancio, si procede a una verifica/consuntivazione delle somme dovute e alla conseguente erogazione del premio ai dipendenti. Laddove, invece, la determinazione del premio avviene in un momento successivo all’approvazione del bilancio di esercizio da parte dell’organo assembleare, lo scostamento potrebbe essere imputato a un «cambiamento di stima» o a un eventuale «errore». In particolare, la differenza transita a conto economico come sopravvenienza: se «attiva» si apposta nella voce «A.5 – Altri ricavi e proventi», se «passiva» in «B.14 – Oneri diversi di gestione». Di converso, ove lo scostamento tra dato contabile e dato effettivo sia collegato alla presenza di un errore, il documento Oic 29 ricorda che questo è riconducibile a erronee interpretazioni dei fatti, a negligenza nel raccogliere le informazioni e i dati disponibili ovvero a semplici errori matematici o di calcolo. Pertanto, sul piano operativo, laddove l’errore sia classificato come «non rilevante» l’impatto della correzione (trattandosi sempre di errori commessi in esercizi precedenti) va contabilizzato nel conto economico dell’esercizio in cui lo stesso è stato individuato. L’Oic 29, tuttavia, non fornisce indicazione sulla precisa collocazione di quest’ultima registrazione, lasciando così aperta la porta a varie interpretazioni. Nel caso, invece, l’errore sia classificato come «rilevante» (ossia tale da influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio), lo stesso sarà da imputare a una voce di patrimonio netto (utili portati a nuovo o altra componente, se più appropriato) dell’esercizio in cui si individua l’errore.
© Riproduzione riservata
Fonte: