Lo sostiene l’ordinanza 24416 pubblicata il 3 novembre 2020 dalla Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione sulla responsabilità da cose in custodia.
GIURISPRUDENZA RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE
di MR. OLIVIERO
L’attuale orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione
Le numerose pronunce della Cassazione che abbiamo raccontato negli ultimi mesi sulla responsabilità civile da cose in custodia ex Art. 2051 del Codice Civile: «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito» dimostrano quanto l’applicazione di questa norma attraverso i principi della responsabilità oggettiva sia ormai un lontano ricordo. Polarizzando maggiormente l’attenzione, invece, sulla condotta tenuta dal danneggiato.
Le recenti pronunce della Cassazione
Basta scorrere i titoli dei principali articoli per rendersene perfettamente conto: NESSUN RISARCIMENTO SE SI CONOSCE IL LUOGO IMPERVIO, NESSUN RISARCIMENTO SE L’INSIDIA E’ BEN VISIBILE, Niente risarcimento danni per via stretta anche se non segnalata, Nessun risarcimento se ostacolo visibile (e conosciuto).
La ratio della Corte
Con l’ordinanza n. 24416/2020 la Cassazione non ricorre nemmeno al concetto giurisprudenziale di insidia o trabocchetto per l’anomalia della cosa in custodia «la cui imprevedibilità e non visibilità conduce ad una situazione di pericolo, in conseguenza della quale il soggetto subisce un danno» risarcibile (cfr. Cass. civile, sez. III, 13 maggio 2010, n. 11592). Proprio perché il manufatto presente sulla sede stradale per le condizioni meteo, ambientali, oltre che «per colore, dimensioni e funzione era perfettamente visibile». Per le condizioni oggettive emerse gli ermellini escludono, dunque, a priori che la situazione di fatto descritta possa prevedere un risarcimento. Molto importante è il riferimento alla funzione dell’oggetto. Perché se è intuibile che anche la sagoma di un cartello stradale, magari per segnalare una curva pericolosa, in alcune condizioni può costituire un intralcio, è inevitabile che debba poter essere installato per poter assolvere correttamene alla sua funzione.
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