Pagina a cura di Dario Ferrara
L’amministratore non risponde verso la società di capitali solo perché ha fatto credito a un cliente che poi è fallito. Ma se la spa prova le reiterate forniture riconosciute senza pagamento, l’organo di gestione non può essere esonerato soltanto perché si è tutelato con una fideiussione: deve invece dimostrare di avere procurato la garanzia di un soggetto solvibile. La condotta addebitata al manager non è in sé vietata dalla legge o dallo statuto: la società deve dunque documentare gli elementi di contesto dai quali dedurre la violazione del dovere di lealtà o di diligenza, di fronte alla quale all’amministratore spetta prova che esclude o attenua la sua responsabilità, indicando le cautele, le informazioni e le verifiche svolte. È quanto emerge dalla sentenza 25056/20, pubblicata il 9 novembre dalla prima sezione civile della Cassazione.

Omissione e conseguenze. Accolto un motivo incidentale della spa dopo la sentenza d’appello che riduce la responsabilità dell’amministratore alla sola violazione della normativa tributaria. È vero, la scelta inopportuna dell’organo di gestione sotto il profilo economico costituisce giusta causa di revoca, ma non fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società: il giudizio sull’amministratore può investire soltanto la diligenza con cui ha apprezzato i margini di rischio dell’operazione da intraprendere. E dunque l’eventuale omissione di cautele, ma non le scelte di gestione, anche se compiute con profili di rilevante alea economica. Insomma: sta alla società provare le violazioni e il nesso fra condotta addebitata e danno, mentre spetta all’amministratore dimostrare la non imputabilità.

Sbaglia la Corte d’appello, che pure accerta la rapida crescita dell’esposizione del cliente verso la spa e le relative difficoltà finanziarie: si convince che l’amministratore continui a fargli credito fidando sui rimborsi delle Asl, lenti ma comunque sicuri nel settore farmaceutico. E sottolinea come il manager si sia comunque procurato una garanzia personale sull’obbligazione complessiva del debitore: così, tuttavia, riconosce in modo implicito che l’approvvigionamento fornito senza pagamento sia fonte di responsabilità. Ma soprattutto l’errore del giudice distrettuale sta nel riversare sulla spa le conseguenze della mancata prova dell’incapienza del fideiussore, mentre spetta all’amministratore provare di aver scelto un garante solvibile.

Non c’è dubbio che debba essere la società a documentare gli elementi di contesto che integrano il fatto costitutivo della lite, vale a dire l’illecito dell’amministratore. E l’onere risulta assolto documentando le condotte che nella situazione contingente denotano l’inosservanza da parte del manager del dovere di lealtà o di diligenza che a lui fa capo. Una volta che la prova risulta acquisita al processo, compete all’amministratore evocato in giudizio allegare e dimostrare gli ulteriori fatti in grado di escludere o attenuare la sua responsabilità colpevole: altrimenti l’organo di gestione della società sarebbe del tutto dispensato dell’onere di provare la non imputabilità del fatto dannoso, in deroga alla regola posta dall’articolo 1218 c.c.; il tutto mentre la società, di fronte al conclamato inadempimento del debitore, sarebbe tenuta a fornire la dimostrazione di tutte le circostanze necessarie a comprovare ulteriori profili di negligenza dell’obbligato: un compito molto difficile se non impossibile laddove si tratterebbe delle ipotesi più disparate e dal numero potenzialmente indefinito. Parola al giudice del rinvio.
I precedenti. Attenzione, però: risponde anche chi non si attiva contro le criticità aziendali. L’«agire informato», spiega la sentenza 19556/20, pubblicata dalla seconda sezione civile della Cassazione, è la stella polare per la condotta dell’amministratore della società per azioni: il quale, pure se non ha deleghe, deve esercitare tutti i suoi poteri per essere al corrente delle situazioni a rischio. Il tutto affinché tanto la scelta di intervenire quanto quella di non farlo siano comunque fondate sulla conoscenza della situazione. E se la spa è una banca, le responsabilità sono ancora più pesanti perché c’è quella di natura pubblicistica di cui l’amministratore risulta gravato nei confronti della Vigilanza di Palazzo Koch. Niente da fare per il consigliere di amministrazione dell’istituto di credito: diventa definitiva la sanzione di 30 mila euro inflittagli da Bankitalia per una serie di illeciti amministrativi. Non conta, infatti, che si tratti di un amministratore non esecutivo. Anche chi siede nel board della spa senza essere titolare di deleghe deve attivarsi esercitando tutte le prerogative della carica per prevenire, eliminare o attenuare le situazioni di criticità in aziende. E ciò sia quelle di cui è al corrente sia quelle di cui dovrebbe essere a conoscenza. Insomma: c’è un divieto di inazione nelle situazioni, conosciute o conoscibili, che richiedono l’azione. L’amministratore non esecutivo, in particolare, risulta tenuto a esercitare tutti i poteri d’iniziativa cognitoria connessi alla sua carica con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle sue specifiche competenze in base all’articolo 2392, secondo comma, c.c. E quindi qualsiasi scelta si compia, deve essere adottata in modo consapevole. Nelle banche, poi, non c’è soltanto la responsabilità di natura contrattuale di cui l’amministratore è gravato nei confronti dei soci della compagine ma pure quella pubblicistica verso Via Nazionale.
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