RC AUTO

Autore: M. Rossetti
ASSINEWS 324 – novembre 2020 

Testi normativi obsoleti e non coordinati col diritto comunitario rendono problematico per le vittime il diritto al risarcimento dei danni causati da sinistri stradali provocati da veicoli rubati. Col risultato che assicuratore e Fondo di garanzia si rimpallano la responsabilità.

1.Una tutela fragile.
In una celebre canzonetta di vari anni fa, l’indimenticato Giorgio Gaber raccontava di uno sprovveduto borgataro – il Cerutti Gino, per l’appunto – che avendo deciso di rubare un motociclo, venne miseramente arrestato pochi minuti dopo: il che avrebbe fatto di lui un eroe agli occhi della sua conventicola di sodali. Se Gino Cerutti quella sera l’avesse fatta franca, ma avesse per sua disgrazia investito qualcuno, il signor G si sarebbe dovuto scervellare molto per trovare un finale alla sua ballata, il quale non sarebbe potuto essere né così lieto, né così scontato. E sì, perché quali siano le conseguenze per le vittime di sinistri stradali causati da veicoli rubati non è affatto chiaro.

Con sentenza 15.6.2020 n. 11593 la Corte di cassazione è tornata ad affrontare questo problema, occupandosi d’un caso purtroppo non raro: quello di un sinistro con danni alla persona trasportata, avvenuto prima dell’entrata in vigore del codice delle assicurazioni (vigente dal 1° gennaio 2006) e dunque soggetto alle previsioni di cui all’art. 1, comma terzo, l. 24.12.1969 n. 990, il quale stabiliva: “l’assicurazione [r.c.a.] spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi (…) trasportati contro la propria volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario (…), salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell’assicuratore verso il conducente”.

In applicazione di tale norma, la S.C. ha stabilito che in quel regime normativo la persona trasportata su un veicolo rubato, che avesse patito danni in conseguenza di un sinistro stradale, “non gode dei benefici assicurativi e non ha azione nei confronti dell’assicuratore del proprietario, ad eccezione della sola ipotesi in cui il trasporto sia avvenuto contro la sua volontà, ed a nulla rilevando che il danneggiato fosse inconsapevole della provenienza furtiva del mezzo”.

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