Nel solco dell’orientamento dominante lo conferma la sentenza n. 32879 emessa il 24 novembre 2020 dalla quarta sezione penale della Cassazione
GIURISPRUDENZA RC AUTO PENALE
di Federica Sulis e MR. OLIVIERO
Obbligo di precedenza
L’articolo 145 del Codice della Strada stabilisce gli obblighi di precedenza in caso di incroci ovvero intersezioni: il primo comma di tale articolo, in particolare, afferma un importante principio, ovvero l’obbligo per i conducenti, in prossimità di una intersezione, di adottare «la massima prudenza al fine di evitare gli incidenti»; ai successivi commi, poi, il legislatore ha esplicitato quali siano i veicoli favoriti, cui spetta la precedenza, analizzando tra l’altro anche eventuali attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie ovvero sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio.
Cosa succede, però, in caso di incidente tra due veicoli avvenuto in un incrocio con scarsa visibilità, nel quale il veicolo favorito – ovvero che ha la precedenza – abbia adottato un comportamento non prudente, procedendo ad una eccessiva velocità? Quali saranno i profili di responsabilità per il conducente del veicolo immessosi nell’intersezione che aveva l’obbligo di dare precedenza?
Con la pronuncia n. 32879 2020 gli ermellini hanno evidenziato che il conducente di un veicolo che impegna un crocevia «deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, precisando altresì che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità; ciò tanto più nel caso di immissione in una strada statale da una strada privata ove si determina una situazione di pericolo che esige la massima prudenza e l’adozione di tutte le possibili cautele».
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