RISARCIMENTO DANNI
Autore: G. Begani e M.R. Oliviero
ASSINEWS 324 – novembre 2020
Lo stabilisce la recente ordinanza della Cassazione Civile n. 8477 del 05/05/2020 che assegna al giudice civile l’onere di quantificare il danno, dopo aver accertato il nesso causale tra il reato e le conseguenze dannose prodotte
In pieno contrasto con la pronuncia delle sezioni unite n. 4549 del 25 febbraio 2010, l’ordinanza n. 8477 del 2020 emessa dalla terza sezione della Corte di Cassazione restituisce piena centralità al giudice civile.
La pronuncia delle sezioni unite del 2010
Dieci anni fa gli Ermellini avevano affermato che nei cosiddetti reati di danno – quei reati che determinano la distruzione, la diminuzione o la compressione di un bene giuridico – l’accertamento del “fatto- reato”, contenesse un implicito accertamento sia del danno evento – lesione di un interesse giuridicamente rilevante – sia del danno conseguenza – conseguenze pregiudizievoli della lesione determinata dal danno evento.
Quindi, in base all’orientamento fatto proprio dalle sezioni unite nel 2010, dopo l’accertamento definitivo in sede penale dell’esistenza del reato di danno, il giudice civile doveva procedere direttamente alla quantificazione del danno, dovendo ritenere implicito nella sentenza penale il riconoscimento -vincolante anche in sede civile- dell’esistenza sia il danno evento che del danno conseguenza.
Le evoluzioni giurisprudenziali
Già con le sentenze, Cass. 5660/2018 e Cass. 4318/2019, la Suprema Corte aveva posto in discussione il convincimento delle Sezioni Unite.
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