GIURISPRUDENZA
La S.C. giudica “reticente” l’assicurato che tace della sua condizione di obesità. Ma la decisione afferma princìpi destinati a produrre effetti al di là del caso specifico
Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 325 – dicembre 2020
1. John Falstaff, oltre ad essere spaccone, pare fosse molto grasso: non sappiamo se avesse una polizza contro le malattie (nel XVI sec. già ci si assicurava contro il rischio di essere rapiti e mutilati dai pirati “moreschi”), ma se l’avesse avuta avrebbe dovuto fare molta attenzione a cosa riferire all’assicuratore al momento della stipula.
Tacere l’obesità, infatti, potrebbe escludere l’indennizzo anche se tale condizione abbia solo favorito, e non causato, la malattia o la morte. Questo principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 26 maggio 2020 n. 9882, decisione che merita qualche parola di commento. Da un lato perché la fattispecie concreta portata all’esame della Suprema Corte è estremamente frequente; dall’altro lato perché le clausole contenute nel contratto oggetto del contendere sono assai diffuse.
Sia sul piano fattuale, sia su quello giuridico, pertanto, la sentenza appena ricordata assume un grande valore paradigmatico. La vicenda concreta fu questa: un signore obeso stipulò un’assicurazione contro gli infortuni e le malattia, comprensiva del rischio morte.
La polizza venne stipulata, come non di rado accade, in occasione della erogazione di un mutuo al contraente. Purtroppo lo sventurato contraente dovette sottoporsi ad un intervento chirurgico reso necessario dalla sua condizione di obeso ed una complicazione insorta dopo l’intervento ne provocò la morte.
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