Lo ribadisce la sentenza n. 29789 pubblicata il 27 ottobre 2020 dalla seconda sezione penale della Cassazione sulla depenalizzazione del reato di falso in scrittura privata. L’impatto sulle compagnie di assicurazioni che utilizzano questi strumenti di pagamento per liquidare i sinistri può essere enorme rischiando di pagare due volte lo stesso danno.

ANTIFRODE ASSICURATIVA

di F. Giusto e MR. OLIVIERO  

Falsificazione da reato a semplice illecito civile

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell’art. 491 c.p. ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, la condotta di falsificazione di un assegno circolare non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, integrando un mero illecito civile, atteso che detto assegno è per sua natura non trasferibile. La fattispecie astratta prevista dall’art 485 cp, prima della sua abrogazione, prevedeva come penalmente punibile la condotta di colui che al fine di procurare un vantaggio a sé o ad altri , non necessariamente di natura patrimoniale, ovvero di arrecare un danno, formava in tutto o in parte una scrittura privata falsa ovvero alterava una scrittura privata vera.

Depenalizzata la falsità in scrittura privata

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, non «solo la falsificazione di un assegno circolare (art. 485 c.p.), ma anche l’uso di un assegno circolare falso da parte di chi non abbia concorso nella falsità (art. 489 c.p.), deve ritenersi condotta non più prevista dalla legge come reato, in quanto non rientrante nella categoria delle falsità in scritture private previste dal nuovo art. 491 c. p. che fa riferimento soltanto al testamento olografo, alla cambiale o ad altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, quali documenti “privati”, equiparati agli atti pubblici, la cui falsificazione o il cui uso rimangono penalmente rilevanti.» L’assegno circolare, infatti, non è menzionato dall’art 491 cp quale scrittura privata la cui falsificazione integri il reato. L’esclusione del titolo si giustifica in virtù della natura dell’assegno circolare che non è trasmissibile per girata o al portatore.

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