di Marco Nobilio
Dal 18 novembre scorso i docenti e i non docenti che sono andati in pensione e non hanno ancora ricevuto il trattamento di fine servizio (Tfs) o il trattamento di fine rapporto (Tfr) possono chiedere un anticipo, fino a un importo massimo di 45 mila euro, a una banca di loro fiducia compresa nell’elenco pubblicato sul sito: https://lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr/sei-un-richiedente. Lo ha fatto sapere l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) con la circolare 131 e con il messaggio 4315, entrambi emanati il 17 novembre scorso. L’anticipo potrà essere richiesto previa certificazione del diritto da parte dell’Inps. La certificazione avverrà a domanda dell’interessato.

Le istanze di certificazione potranno essere presentate direttamente dal lavoratore, collegandosi al sito dell’Inps e utilizzando il Pin dispositivo (che però l’Inps non rilascia più dal 1° ottobre scorso), lo Spid di livello 2 o la Cie (carta di Identità elettronica 3.0) o la carta nazionale dei servizi. In alternativa, la domanda potrà essere presentata tramite un patronato. Il finanziamento sarà erogato con un tasso di interesse agevolato che non dovrebbe superare il 2,5%. Fermo restando la percentuale di detassazione sul Tfs/Tfr prevista dall’articolo 24, del decreto-legge 4/2019. Che parte dall’1,5% dell’Irpef, in caso indennità riscosse dopo 12 mesi dalla cessazione e può arrivare fino al 7,5%, se l’indennità sarà riscossa dopo 60 mesi. L’anticipo del Tfs/Tfr è una misura introdotta dal legislatore per consentire ai pensionati di fruire della buonuscita senza attendere il decorso dei termini fissati dalla legge.

Spetta ai soggetti cessati dal servizio per pensione anticipata con un minimo di 42 anni + 10 mesi di contributi se uomini e 41 anni + 10 mesi di contributi se donne (articolo 23, comma 10, decreto-legge 201/2001) oppure per pensione di vecchiaia con un’età non inferiore a 67 anni e almeno 20 anni di contributi sia per gli uomini che per le donne (articolo 23, comma 6, decreto-legge 201/2011) oppure per pensione «quota 100» con un’età minima di 62 anni di età e 38 anni di contributi (articolo 14, comma 1, del decreto-legge 4/19). Conviene ai soggetti che non ritengono opportuno attendere il decorso dei termini ordinari previsti dalla legge per il versamento da parte dell’amministrazione, che sono i seguenti: 1) pensionati anticipati: 24 mesi dalla data del pensionamento; 2) pensionati per vecchiaia per decorrenza del termine massimo dell’anzianità di servizio o d’ufficio: 12 mesi dalla data del pensionamento; 3) pensionati quota 100: 24 mesi dal decorso del termine di maturazione dei requisiti ordinari ai fini della pensione. Il procedimento per accedere al beneficio viene azionato a domanda dell’interessato e con la stipula di un contratto con la banca.

Per avviare il procedimento, quindi, il richiedente, dopo avere chiesto la certificazione del diritto all’Inps, dovrà attendere la risposta, che sarà comunicata dall’amministrazione scolastica entro 90 giorni. E recherà anche l’importo spettante e le modalità di acquisizione: in un’unica soluzione se la somma sarà pari o inferiore a 50 mila euro lordi o a rate se superiore a tale importo. Ai pensionati con quota 100 sarà comunicata anche la data di maturazione del diritto al riconoscimento del Tfr/Tfs.

Una volta ottenuta la certificazione l’interessato dovrà presentare la domanda vera e propria alla banca, corredata della certificazione del diritto al Tfs/Tfr, della proposta di contratto debitamente sottoscritta dal richiedente e dell’autocertificazione dello stato di famiglia. I soggetti divorziati o separati dovranno dichiararlo e dovranno anche specificare la quota dell’eventuale assegno mensile di mantenimento al coniuge. La banca procederà ai dovuti accertamenti e, se dalle verifiche risulterà che il richiedente non si trovi in alcuna delle condizioni ostative previste dalla legge per ricevere il finanziamento, provvederà al versamento entro 15 giorni direttamente sul conto corrente indicato dall’interessato.

La banca concederà il finanziamento fruendo della garanzia di un apposito fondo gestito dall’Inps con una dotazione di 75 milioni di euro e con la garanzia di ultima istanza da parte dello stato. La garanzia coprirà l’80% dell’importo. Fermo restando il diritto alla cessione del Tfr/Tfr del soggetto finanziato all’atto della maturazione. Il tasso di interesse da pagare alla banca sarà calcolato sulla base dell’ultimo rendistato pubblicato dalla Banca d’Italia.

Il rendistato è un indice basato sulla media ponderata del rendimento di un paniere di titoli di stato di riferimento. Nel mese di marzo l’indice generale è stato fissato all’ 1,188%. All’interesse così calcolato bisognerà aggiungere un ulteriore 0,30%. Pertanto, se il finanziamento fosse stato erogato oggi sulla base dell’indice dell’ultimo rendistato, gravato dello 0,30%, l’interesse sarebbe stato fissato nell’ordine del 2,488%.

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