Pagina a cura di Daniele Cirioli

Il Covid-19 entra ufficialmente tra i rischi (biologici) di cui il datore di lavoro deve tenere conto nel garantire la sicurezza dei dipendenti. Il cosiddetto decreto Ristori-bis, il dl n. 149/2020, infatti, recepisce la direttiva 2020/739 del 3 giugno con cui la Commissione Ue, a distanza di 10 mesi dall’inizio di pandemia, ha inserito il Sars-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive all’uomo.

Il recepimento della direttiva, giunto sul filo della scadenza del termine, fissato al 24 novembre (ma anticipato di un anno, a motivo dell’emergenza), ha aggiornato le norme del T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008) relative ai rischi da agenti biologici. Di conseguenza diventano più stringenti gli adempimenti (per esempio istituzione registro degli esposti) per i datori di lavoro che svolgono attività che espongono i lavoratori al rischio quali, prioritariamente, laboratori, servizi veterinari e industria. Ma non possono ritenersi esonerati gli altri datori sui quali, di principio, ricade l’obbligo della «valutazione di tutti i rischi», in base all’art. 28 del T.u. sulla sicurezza. La prima cosa da fare è, dunque, verificare se la novità determini la necessità dell’aggiornamento del Dvr (documento di valutazione rischi) e delle conseguenti misure di sicurezza.

L’aggiornamento delle norme. L’art. 17 del Ristori-bis sostituisce gli allegati XLVII e XLVIII al Tu sicurezza relativi alle misure per gli «agenti biologici classificati», in cui compare anche il virus Sars-CoV-2. Si ricorda che l’inserimento del Covid, al gruppo 3 («Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (Sars-CoV-2)») c’è stato con l’art. 4 del dl n. 125/20. Gli allegati riguardano, rispettivamente, le attività nei laboratori e le attività nei processi industriali che comportino l’uso dell’agente biologico o l’esposizione a esso. L’aggiornamento era fissato entro il 20 novembre 2021 dalla direttiva 2000/54/Ce, ma è stato anticipato al 24 novembre di quest’anno per il Sars-CoV-2.

Ambito applicativo. Per quanto riguarda l’ambito applicativo, le novità vincolano in via diretta strutture sanitarie e veterinarie che ospitano pazienti o animali che sono, o potrebbero solo essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4 (quindi anche il Covid-19 perché appartenente al gruppo 3), laboratori e stabulari, nonché i processi industriali che comportano l’uso di agenti biologici degli stessi gruppi 2, 3 e 4. Tuttavia, si ricordava già in precedenza, vista anche l’emergenza in cui il mondo (anche produttivo) versa da quasi un anno, non sembra si possano così facilmente ritenere esonerati tutti gli altri datori di lavoro sui quali, di principio, ricade l’obbligo della «valutazione di tutti i rischi» ex all’art. 28 del Tu sicurezza. Finora, oltre a far-da-sé, le aziende hanno seguito le indicazioni provenienti dalla decretazione d’urgenza e dai Protocolli, figli del riconoscimento alle parti sociali di una parte del potere di regolamentazione, che hanno dato vita al Protocollo nazionale del 14 marzo 2020, aggiornato successivamente con il Protocollo 24 aprile 2020, nonché ai tanti Protocolli di settore che rappresentano le uniche fonti, al momento, di norme di sicurezza anti-contagio aziendali. Di fronte all’inarrestabile corsa al diffondersi del contagio, tuttavia, non appare inopportuna una verifica del livello di sicurezza sul lavoro garantito in azienda, anche alla luce della novità del decreto Ristori-bis, mediante un aggiornamento della valutazione rischi e conseguente rielaborazione del Dvr e delle misure di sicurezza.

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