In Gazzetta dell’Unione la direttiva che modifica le regole sui segnalatori di illeciti
Estensione ad appalti e finanza. Tutelati pure i parenti
di Fabrizio Vedana

Estensione della normativa sul whistleblowing a nuovi ambiti quali gli appalti pubblici, i servizi finanziari, la prevenzione del riciclaggio, la salute pubblica e a nuove figure quali gli azionisti e i lavoratori autonomi e i loro colleghi e parenti. Previsione dell’obbligo da parte di autorità e imprese di fornire un riscontro a seguito di segnalazioni: esse dovranno rispondere e dare seguito alle segnalazioni degli informatori entro tre mesi con la possibilità di portare il termine a sei mesi per i canali esterni in casi debitamente giustificati. E sul divieto di ritorsioni, il segnalante che le subirà avrà accesso a consulenza gratuita e a mezzi di tutela adeguati, con l’inversione dell’onere della prova nelle controversie di lavoro, protezioni nei procedimenti giudiziari ed esonero da responsabilità per la divulgazione di informazioni. Lo prevede la Direttiva 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante «la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione» (c.d. Whistleblowing), pubblicata il 26 novembre scorso sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 305/17.
Le nuove norme obbligano le autorità nazionali a informare adeguatamente i cittadini e a impartire ai funzionari pubblici una formazione su come gestire le segnalazioni. Il neo provvedimento pertanto oltre ad uniformare la disciplina nei diversi Paesi dell’Unione, stabilisce le norme a tutela di chi segnala, ponendo sullo stesso piano i dipendenti del settore privato e del settore pubblico. I lavoratori, infatti, non saranno più soggetti ad una normativa diversa in ragione del campo nel quale operano – sia esso privato o pubblico – ma saranno tutelati in quanto «persone segnalanti che lavorano nel settore privato o pubblico che hanno acquisito informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo».
Le principali tutele previste (nella tabella in pagina l’elenco delle materie interessate) sono:
– la creazione di canali di segnalazione all’interno delle società/amministrazioni prevedendo in tal senso l’obbligo di creare canali di segnalazione efficaci ed efficienti in società con oltre 50 dipendenti o comuni di più di 10 mila abitanti:
– una gerarchia dei canali di segnalazione: in tal senso si prevede che gli informatori vengano incoraggiati a usare prima di tutto i canali interni alla loro organizzazione per poi ricorrere a quelli esterni che le autorità pubbliche sono tenute a istituire;
– la previsione di nuovi profili di utenti protetti: si amplia in tal senso la figura del whistleblower tutelato, non più soltanto manager e dipendenti, ma anche soggetti esterni come lavoratori autonomi, tirocinanti, persone che lavorano sotto la direzione di appaltatori e fornitori, in particolare vengono individuati quei profili che potrebbero acquisire informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo, ad esempio i lavoratori dipendenti, compresi funzionari pubblici a livello nazionale/locale, volontari e tirocinanti, membri senza incarichi esecutivi, azionisti;
– la previsione di misure di sostegno e di protezione degli informatori: in tal senso le norme introdurranno garanzie per proteggere gli informatori dalle ritorsioni, quali la sospensione, la retrocessione e l’intimidazione. Si specifica inoltre che verranno previste tutele anche per coloro che assistono gli informatori, come colleghi e parenti.
Gli Stati europei, e quindi anche l’Italia, dovranno recepire le nuove disposizioni entro due anni dalla pubblicazione della Direttiva sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (quindi entro il 26 novembre 2022) e adottare regole interne entro i suddetti termini al fine di garantire gli standard minimi della Direttiva, fermo restando che in virtù della clausola di non regressione, l’attuazione della Direttiva non potrà comportare in alcun caso una riduzione dell’attuale livello di protezione.
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