IL FATTO
Autore: Michele Borsoi
ASSINEWS 312 – ottobrebre 2019
Il fatto
Nel precedente articolo avevamo affrontato un tratto di strada idoneo a disciplinare l’esatto atteggiamento da tenere nel momento in cui decido di proteggere un bene dal rischio di incendio e mi rivolgo ad un assicuratore per stipulare il contratto che ne sancirà il trasferimento del rischio alla compagnia. C’eravamo però lasciati con un dubbio importante, esso riguardava il possibile errore di valutazione del bene e le possibili conseguenze di questo errore. domanda che ancorché posta banalmente sottintende invece una risposta articolata e precisa.
L’errore
Esistono due tipi di errore: il caso meno frequente riguarda il rischio di sovrassicurazione, mentre il rischio più frequente riguarda quello della sottoassicurazione. Ancorché non siano termini usuali: sovrassicurazione e sottoassicurazione, sono comunque di agevole comprensione e stanno ad indicare che in un caso si avrà abbondato nella stima e nel secondo la si avrà invece sottovalutata.
Le conseguenze
Entrambe le situazioni non sono fine a se stesse, ma comportano delle conseguenze. Nel caso della sovrassicurazione dobbiamo far riferimento alla disciplina dell’articolo 1909 del Codice Civile che dall’alto del suo titolo un po’ arcaico (Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose) sancisce che il contratto stipulato potrebbe essere ritenuto non valido se provato il comportamento doloso dell’assicurato teso a lucrare un indennizzo maggiore del dovuto; se non c’è stato alcun dolo il contratto è ritenuto valido, ma l’impegno dell’assicuratore ha effetto solo fino alla concorrenza del reale valore della cosa assicurata e non fino alla somma erroneamente assicurata, ne consegue quindi che in questo caso l’assicurato ha sostenuto una maggior spesa, ma inutilmente.
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