Le clausole di un contratto di assicurazione contro il furto subordinanti la garanzia assicurativa all’adozione di speciali dispositivi di sicurezza o all’osservanza di oneri diversi (ad esempio che il mezzo fosse sorvegliato ininterrottamente o posto in aree custodite in occasione di fermate e soste), non hanno natura vessatoria.
Ne consegue che non è necessaria la loro specifica approvazione preventiva per iscritto ex art. 1341 c.c.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 28/08/2019 n. 21758