I valori per il 2020 per effetto della perequazione
di Leonardo Comegna

Aumenta di 236 euro il tetto annuo di retribuzione pensionabile nel 2020. L’incremento è dovuto alla cosiddetta perequazione delle pensioni, che sulla base dell’inflazione 2019 che a quanto sarà fissata in via provvisoria in più 0,5%. Va ricordato che il «tetto» da considerare ai fini del calcolo delle pensioni (la quota retributiva riferita all’anzianità maturata sino al 31 dicembre 2011) continua ad esistere nella sua forma che possiamo definire di base, soglia oltre la quale si applicano aliquote di rendimento ridotte rispetto al 2%. Infatti, la legge n. 297/1982 sancisce il principio secondo cui il limite della retribuzione pensionabile debba essere adeguato annualmente seguendo la disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni. Maggiorando il tetto 2019 dello 0,5%, il «plafond» 2020 sale quindi da 47.143 a 47.379 euro.
Le fasce di retribuzione. Seguendo quanto stabilito dall’art. 21 della Finanziaria del 1988 (legge n. 67/1988), le pensioni liquidate con decorrenza compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 devono essere calcolate, per ogni anno di contribuzione versata, in misura pari: al 2% della retribuzione annua pensionabile sino a 47.379 euro (tetto di base per il 2020); all’1,5% per la fascia eccedente il 33%; all’1,25% per la fascia compresa tra il 33 e il 66% e all’1%, infine, per l’ulteriore fascia di retribuzione annua pensionabile eccedente il 66%, ossia per l’eventuale quota eccedente 78.650 euro.
Dal 1° gennaio 1993 (riforma Amato, dlgs n. 503/1992), l’ammontare della pensione «retributiva» è costituita dalla sommatoria di due distinte quote (A+B):la prima (A) corrispondente all’importo relativo all’anzianità contributiva acquisita sino a tutto il 31 dicembre 1992; la seconda (B) corrispondente all’importo del trattamento relativo all’anzianità acquisita dopo il 1° gennaio 1993.
La stessa riforma Amato, oltre ad allungare gradualmente il periodo di riferimento circa la base pensionabile (gli ultimi 10 anni sono andati a regime dal mese di maggio 2001), ha apportato modifiche anche alle aliquote di rendimento da applicare alla retribuzione oltre il «tetto». Pertanto, per il calcolo della quota B (riferita alla contribuzione maturata dopo il 31 dicembre 1992), fermo restando il 2% per ogni anno di contributi sulla fascia di retribuzione fino al «tetto», le aliquote di rendimento per la quota eccedente sono state rettificate come segue: 1,6%, per ogni anno di contribuzione, della fascia eccedente il 33% del «tetto»; 1,35%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 33 e il 66% eccedente il «tetto»; 1,10%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 66 e il 90% eccedente il «tetto» e 0,90%, per ogni anno di contribuzione, della fascia eccedente il 90% del «tetto» (90.021 euro).
La quota C. In seguito all’ulteriore riordino (riforma Fornero, legge n. 214/2011), per le pensioni con decorrenza dal 1°gennaio 2012 in poi, il calcolo della rendita deve tener conto anche di una ulteriore quota (C), riferita all’anzianità acquisita successivamente al 31 dicembre 2011. L’ultima riforma ha infatti introdotto il criterio di calcolo contributivo per tutti, compresi coloro che potevano contare su 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995, i quali beneficiavano del solo (e più favorevole) criterio retributivo.
Il calcolo. Per spiegare meglio le operazioni da eseguire per determinare la misura della rendita, si riporta il caso di un soggetto, lavoratore cosiddetto «precoce» di 66 anni di età, che chiede la pensione di anticipata con decorrenza 1° gennaio 2020 potendo far valere una ragguardevole anzianità di ben 45 anni di contribuzione. La pensione sarà pari alla somma dei seguenti valori:
– quota A: anzianità maturata a tutto il 31 dicembre 1992 pari a 18. La retribuzione media annua è computata sulla base del quinquennio gennaio 2015/dicembre 2019, cui si applica l’aliquota di rendimento del 36% (18 anni per 2%);
– quota B: l’ulteriore anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 (19 anni). La retribuzione media annua è computata in base ali ultimi 10 anni (gennaio 2010 – dicembre 2019), cui si applica l’aliquota di rendimento del 38% (19 anni per 2%);
– quota C: l’ulteriore anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017 (8 anni), Per determinare la quota «C» occorre individuare «l’accantonamento» maturato, ossia il 33% della retribuzione percepita nel periodo (gli 8 anni), e valorizzarlo moltiplicandolo per il 5,419%, il coefficiente di trasformazione stabilito nel sistema «contributivo» per chi chiede la pensione all’età di 66 anni.
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