L’applicazione dell’art. 2043 c.c. in luogo dell’art. 2051 c.c. impone che la responsabilità dell’Ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo a esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, specificamente o genericamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell’evento dannoso.
Di contro, slegando la responsabilità dell’Ente dal concetto di colpa la si farebbe transitare nell’alveo della responsabilità oggettiva da cose in custodia secondo le regole di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.
Cassazione civile sez. VI, sentenza del 18/07/2019 n. 19404