La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. è incentrata sul nesso di causalità fra danno e res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, è integrata ove, per un verso, sia comprovato il nesso di causalità fra cosa custodita e danni e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato il fortuito, inteso quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso.
Tribunale di Roma sez. VII, sentenza del 10 giugno 2019, n. 12216