In caso di investimento, il pedone può essere ritenuto corresponsabile allorché il suo comportamento sia improntato a pericolosità e imprudenza.
Nel caso di specie, la posizione assunta dal pedone, fermo in una cunetta (e non sul marciapiede, ma in un avvallamento della sede stradale), costituiva una posizione anomala, che lo rendeva meno avvistabile e più esposto al pericolo di investimento correttamente considerabile sotto il profilo del concorso di colpa.
Cassazione civile sez. VI, sentenza del 10 luglio 2019 n. 18593