MANOVRA 2020/ La precisazione vale anche per le strutture convenzionate con Ssn
Pagamenti tracciati per le visite mediche private
di Andrea Bongi
Obbligo di tracciabilità per la detrazione Irpef per le spese mediche solo se sostenute presso strutture private non convenzionate con il servizio sanitario nazionale. Sarà sempre possibile invece utilizzare i contanti per l’acquisto di medicinali o dispositivi medici e protesi. Nessuna rimodulazione, infine, della percentuale di detrazione, sulla base dei redditi posseduti, in ipotesi di spese sanitarie sostenute da soggetti affetti da gravi patologie, che danno il diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Sono queste, in estrema sintesi, le modifiche apportate alla manovra di bilancio 2020 in relazione alle detrazioni Irpef del 19% sulle spese sanitarie.
Restano invece confermate le altre misure relative all’obbligo di pagamenti tracciabili per ottenere lo sconto fiscale del 19% e alla rimodulazione delle percentuali di detrazione per tutte le altre tipologie di oneri previste dall’articolo 15 del Tuir (si veda ItaliaOggi del 31 ottobre scorso).
Tornando alle modifiche dell’ultim’ora in tema di spese sanitarie le novità introdotte rendono sempre detraibili, indipendentemente dalla forma di pagamento, gli acquisti di medicinali e di dispositivi medici (protesi sanitarie comprese).
Per tutte le altre tipologie di spese sanitarie, previste nell’articolo 15 del Tuir, invece l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili (bancomat, carte di credito, bonifici bancari o postali, assegni), è escluso ogni qual volta le prestazioni siano rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Per converso quindi l’obbligo del pagamento con mezzi tracciati, pena la perdita della detrazione fiscale, resta confermata ogni qual volta la prestazione sanitaria venga resa all’interno di strutture private non convenzionate con il servizio sanitario nazionale.
Classico caso: la visita specialistica o odontoiatrica presso lo studio privato del libero professionista.
Ciò premesso, resta evidente che, nel caso di spese sanitarie, per le quali vi è l’obbligo di pagamenti tracciati, il contribuente dovrà conservare non soltanto il documento che certifica la spesa sostenuta (ricevuta o fattura), ma anche la prova del pagamento effettuato con lo strumento prescelto (quali, ad esempio, la ricevuta della carta di credito o del bonifico). In assenza della prova del pagamento con strumenti tracciabili risulterà, infatti, difficile poter portare in detrazione le spese sostenute al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche (modello 730 o modello Redditi PF).
L’altra importante modifica dell’ultim’ora, alla manovra di bilancio 2020, riguarda infine l’esclusione del novero delle spese sanitarie soggette alla rimodulazione per redditi superiori a 120 mila euro annui, di quelle sostenute da contribuenti soggetti a gravi patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
In queste situazioni, espressamente elencate negli appositi provvedimenti del ministero della salute, la spesa sanitaria sostenuta risulterà sempre detraibile in misura piena del 19% a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo posseduto dal contribuente. Anche in queste ultime situazioni, stando almeno all’interpretazione letterale delle bozze della manovra 2020, resterà comunque l’obbligo di pagamento delle spese sanitarie con strumenti tracciabili al di fuori delle esclusioni oggettive sopra ricordate.
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