RISARCIMENTO DANNI
ASSINEWS 312 – ottobre 2019
Sovvertendo l’orientamento giurisprudenziale teso da sempre ad accogliere supinamente il contenuto del verbale conclusivo della perizia contrattuale quale prova, in re ipsa, del diritto all’indennizzo, il provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli Nord si esprime, invece, a favore di una valutazione dell’onere della prova più conforme ai dettami del codice civile ai sensi dell’art. 2697: «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda».
Gli elementi necessari di una perizia contrattuale
Mostrando una particolare sensibilità in materia, il giudice di merito solleva, infatti, il problema di una abituale assenza alla negoziazione peritale che, nella maggior parte dei casi, mira solo a definire, nelle forme del processo verbale conclusivo della perizia, la misura dell’indennizzo, prestando scarsa attenzione all’origine, alla individuazione e alla descrizione del danno, fondamento della richiesta indennitaria: «Questo difetto di allegazione è contenuto pure nella perizia contrattuale, laddove allo specifico quesito di cui al punto 3, dove veniva demandata la verifica sulla esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, con la determinazione del loro valore, è stata data una risposta insufficiente, nel momento in cui si è dato atto della mera effettuazione della verifica senza una minima descrizione delle cose danneggiate». La tesi che pervade, dunque, l’intero provvedimento afferma l’esclusione del valore probatorio del processo verbale di perizia contrattuale riguardo la sussistenza del danno nel caso in cui il documento non si soffermi su una sua idonea descrizione nonché esaudisca una essenziale ricostruzione del nesso eziologico dell’eventus damni.
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