Costituisce inadempimento dell’incarico l’irrealizzabilità dell’opera, per errore o inadeguatezza del progetto affidato a un architetto, ingegnere o geometra
Nella responsabilità per prestazione d’opera consistente in un’elaborazione progettuale, l’architetto, l’ingegnere o il geometra, nell’espletamento dell’attività professionale consistente nell’obbligazione di redigere un progetto, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile.
Con la conseguenza che l’irrealizzabilità dell’opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo a un inadempimento dell’incarico e abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento.
Tribunale di Torino, sentenza del 13/08/2019 n. 3923