In caso di danno provocato da animali, la responsabilità prevista dall’art. 2052 c.c. in capo al proprietario può essere esclusa soltanto qualora questi dia la prova del caso fortuito, inteso come intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo verificatosi -comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo dello stesso danneggiato- che si ponga in relazione causale esclusiva o concorrente con la produzione del danno.
Tale fattore esterno, secondo i noti parametri identificativi del fortuito, deve essere connotato da caratteri di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità e deve risultare idoneo a interrompere il nesso causale fra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo.
Tribunale di Torino, sentenza dell’8 agosto 2019 n. 3898