La polizza assicurativa che contenga clausole la cui correlazione tra loro o i cui contenuti siano ambigui o polisenso, devono essere ritenute vessatorie e non applicabili all’assicurato.
Nella specie, la clausola di rinuncia alla rivalsa (a fronte del pagamento di un maggior premio) da un lato, e la clausola inserita unilateralmente nelle condizioni generali di contatto che esclude la rinuncia all’azione di rivalsa per alcune fattispecie (ad esempio per il caso di guida in stato di ebbrezza) dall’altro, sono clausole oscure perché non sono agevolmente comprensibili dall’assicurato che è soggetto debole e il cui affidamento deve essere tutelato.
La loro interpretazione seguirà il dettato dell’art. 1370 del codice civile ed interpretate contro la compagnia ed in favore dell’assicurato con declaratoria della loro vessatorietà.
Cassazione Civile Sez. III sentenza del 09.07.2019 n. 18324