Per la Corte di Cassazione è l’Azienda Sanitaria Locale che deve rispondere dei danni causati a veicoli, pedoni o ciclisti dai cani randagi.
Lo ha stabilito con la recente ordinanza del 10 settembre 2019 affermando che, una volta dimostrato che il cane sia randagio (ovvero non riconducibile ad alcun proprietario), la responsabilità per i danni deve essere ricondotta all’ente cui la legge statale ed in particolare le varie leggi regionali in particolare attribuisce lo specifico compito di prevenire pericoli all’incolumità pubblica.
Nel caso del randagismo è l’ASL che ha il compito della cattura e custodia dei cani vanganti sul territorio, mentre al Comune spetta il compito di generica prevenzione del fenomeno del randagismo mediante il controllo numerico delle nascite degli animali e il loro mappatura con gli applicati microchip.
Corte Cassazione, ordinanza del 10 settembre 2019 n. 22522