Se nel verbale manca l’indicazione precisa sull’omologazione dell’etilometro e sull’ultima revisione dello strumento si allontana la possibilità di essere condannati per guida alterata. E le stesse formalità dovranno essere osservate anche per la verifica della guida alterata dalla droga. Lo ha evidenziato il ministero dell’interno con la circolare n. 300/A/9062/19/109/42 del 28 ottobre 2019. Dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione, sez. IV penale n. 38618 del 19 settembre 2019 il Viminale è corso ai ripari evidenziando a tutti gli organi di polizia che occorre aggiornare la modulistica in materia di guida alterata. In particolare specificando che ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza dell’alcol «il verbale che documenta l’accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere l’attestazione che l’apparecchio utilizzato è stato oggetto di omologazione, di vista primitiva con attestazione sul corretto funzionamento e di verifica periodica annuale». E questa annotazione a parere del ministero dovrà essere evidenziata anche nella modulistica per il controllo della guida alterata dalla droga.
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