Il danno che il notaio rogante il contratto di compravendita di un appartamento, il quale abbia omesso di effettuare le dovute visure ipotecarie, è tenuto a risarcire all’acquirente dell’immobile successivamente sottoposto a esecuzione immobiliare da parte del creditore ipotecario e aggiudicato a un terzo, va commisurato all’effettivo nocumento sofferto dalla parte.
Cassazione civile sez. III, 13/07/2018 n. 18525