Uno dei due titoli di responsabilità, che prescinde da profili di colpa concreta, di cui all’art. 2052 cod. civ. è la qualità di utilizzatore dell’animale (per tale dovendo intendersi – Cass. 07/07/2010, n. 16023, pure richiamata dalla corte territoriale – «non già il soggetto diverso dal proprietario che vanti sull’annuale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull’utilizzazione dell’animale, ma colui che, col consenso del proprietario, ed anche in virtù di un rapporto di mero fatto, usa l’animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario») e quindi di colui che ne dispone, nonché, dall’altro lato, che (Cass. 04/02/2014, n. 2414) «la responsabilità di chi si serve dell’animale per il tempo in cui lo ha in uso, ai sensi dell’art. 2052 cod. civ., prescinde sia dalla continuità dell’uso, sia dalla presenza dell’utilizzatore al momento in cui l’animale arreca il danno».
Da questa premessa deriva intanto che, pur essendo di norma alternativi i titoli di responsabilità del proprietario e dell’utilizzatore, essi non possono dirsi mutuamente esclusivi, poiché nulla in astratto vieta la contemporanea sussistenza dell’uno o dell’altro (a parte il fatto che più potrebbero essere i proprietari o gli utilizzatori o coloro che dispongono dell’animale), con conseguente configurabilità in concreto di un concorso delle loro responsabilità.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 23 agosto 2018 n. 21018