Ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969 (applicabili al caso oggetto di decisione), l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un’area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, in quanto aperta a un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenenti a una o più categorie specifiche e pur se l’accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni.
Un’area privata -un cantiere, nel caso di specie- aperta a un numero indeterminato di persone può equipararsi ad una strada di uso pubblico, ai fini dell’esperibilità dell’azione diretta verso l’assicuratore da parte del danneggiato, anche se l’accesso avviene per categorie specifiche «e per finalità peculiari e in particolari condizioni.
La natura privata del cantiere, luogo dell’incidente, non è di per sé incompatibile con la qualificazione dello stesso come area di uso pubblico, ai fini ed agli effetti dell’esperibilità dell’azione diretta, già contemplata dalla L. n. 990 del 1969.
Cassazione civile, sez. III, 28/06/2018 nr 17017