La presunzione di pari responsabilità di colpa, prevista in caso di scontro di veicoli dall’art. 2054 comma 2 c.c., è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell’incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l’effettivo contributo causale nella produzione dell’evento dannoso.
Nel caso oggetto di decisione, un veicolo collideva con altro che sopraggiungeva in senso opposto, dopo aver sbandato a causa della vettura condotta da un soggetto terzo che si stava immettendo sulla strada da un’area di sosta privata.
Il principio di diritto si riferisce espressamente all’applicazione estensiva della presunzione di pari gradazione della responsabilità per colpa, prevista dall’art. 2054 c.c., comma 2, non venendo, pertanto, in questione la diversa disposizione del comma 1, della medesima norma, prevalendo la esigenza di una applicazione della analoga disciplina della prova del grado di colpa nella valutazione delle condotte di tutti i soggetti responsabili che hanno concorso causalmente all’evento-scontro tra veicoli.
Cassazione civile, sezione III, 19/07/2018 nr. 19197