L’amministratore risarcirà direttamente i creditori
di Antonio Ciccia Messina

Creditori sociali risarciti dagli amministratori delle società in caso di mala gestio. La responsabilità è subordinata all’incapienza del patrimonio sociale, ma si tratta certamente di un aggravio della responsabilità per i componenti della governance d’impresa.
Lo prevede lo schema di decreto legislativo contenente il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, oggi al vaglio del Preconsiglio dei ministri.

Nel provvedimento che manderà in soffitta la legge fallimentare, dunque, accanto alla intera riscrittura delle procedure concorsuali trova posto la modifica della responsabilità degli amministratori; novità che va a braccetto con un’altra nuova norma (anch’essa introdotta dallo schema del decreto in commento), relativa agli obblighi generali dell’imprenditore: deve preservare l’integrità aziendale e, se sa che gli equilibri, finanziari e di mercato, stanno per saltare, deve correre ai ripari al più presto possibile.
L’intero codice della crisi di impresa segue, quindi, il principio della funzione sociale di impresa e responsabilizza imprenditori e amministratori nell’interesse del mercato e della collettività dei creditori. Tutto ciò ben in anticipo rispetto alla conflagrazione dei una crisi e, anzi, con l’aspettativa di evitarla, mantenendo la continuità aziendale.
Parlando delle procedure concorsuali, lo schema di codice della crisi di impresa modifica la forma e la filosofia della vecchia legge fallimentare (la cui prima stesura è del 1942).
L’ispirazione del codice è creare sentinelle avanzate, scorgere i segnali di crisi, dare l’allerta e fare in modo che si attivino istituti per risolvere la questione al di fuori dei tribunali e con strumenti conciliativi e accordi tra gli interessati.

In questa fase si colloca la procedura di «allerta» e le possibili procedure «negoziali» per uscire dall’allerta stessa.
Sono chiamati a questa funzione di sentinelle sia gli organi societari sia soggetti pubblici che hanno sott’occhio informazioni significative dell’andamento aziendale (il fisco, gli enti previdenziali ecc.).
Se tutto questo non basta allora si deve passare ad altri interventi, rispetto ai quali la liquidazione dell’impresa diventa un’extrema ratio.
Il codice, in dettaglio, quindi disciplina, in primis, le procedure di allerta e composizione assistita della crisi ad iniziativa del debitore di natura non giudiziale e confidenziale tese a realizzare una risoluzione anticipata della crisi.

Il codice, poi, si diffonde nelle regole della procedure di composizione concordata della crisi ad iniziativa del debitore, dei creditori e della autorità giudiziaria intese ad offrire lo strumento per affrontare con la tempestività e le elasticità necessarie le crisi di impresa.
In tale ambito rientrano: i piani attestati di risanamento; gli accordi di ristrutturazione dei debiti; gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzioni di moratoria; il concordato preventivo (di questo viene mantenuta la modalità «in bianco», con riserva di presentazione del piano e se ne preferisce la modalità con continuità rispetto a quello liquidatorio).

Viene, infine, disciplinata ex novo la procedura di liquidazione giudiziale, che sostituisce il fallimento, del quale conserva naturalmente le caratteristiche essenziali, ma con i miglioramenti nella direzione della maggiore rapidità, elasticità ed efficienza (ad esempio tempi più rigidi per la presentazione delle domande tardive).
Il Codice regolamenta l’albo unico nazionale dei curatori fallimentari, per la cui nomina impone criteri di trasparenza e di rotazione degli incarichi.
La disciplina delle procedure persegue lo scopo generale del contenimento dei costi (in particolare si fissa il tetto del 75% delle ipotesi di prededuzione), al fine di evitare che, come attualmente avviene, il pagamento dei crediti prededucibili (ad esempio dei professionisti) assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure, compromettendo il soddisfacimento dei creditori.

Quanto agli organi societari, il codice responsabilizza maggiormente gli amministratori rispetto agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, in quanto si prevede espressamente che essi rispondono verso i creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
Inoltre, sempre in materia, si introduce un criterio di liquidazione dei danni conseguenti all’inosservanza dell’obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, al solo fine di preservare integrità e valore del patrimonio: la norma quantifica il danno in tutti i casi in cui mancano le scritture contabili o le stesse sono state tenute in modo irregolare.

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