IL FATTO: DIE
Autore: Fabrizio Mauceri
ASSINEWS 302 – novembre 2018
CASO A: DITTA ALFA
PREMESSA
Un’azienda stipula attraverso primaria società di brokeraggio una copertura property su base all risk con primaria compagnia di assicurazione. La polizza è molto estesa nel normativo e sia l’assicurato che l’intermediario si sentono particolarmente tranquilli. I capitali assicurati rispecchiano esattamente la polizza precedente che il nuovo broker aveva di fatto ricopiato per il noto principio per cui è più facile vendere lo sconto quando i capitali sono uguali.
I capitali assicurati ammontano a: fabbricato per € 10ML, macchinario per € 12ML, merci per 2,5ML, ricorso terzi per € 2,5ML, spese demolizione e sgombero per € 1ML, fenomeno elettrico € 50K. Esiste poi la copertura assicurativa dei danni da interruzione d’esercizio 10%.
IL FATTO
Un giorno d’estate, durante un temporale, parte una scarica elettrica che danneggia un macchinario chiave. Ossia un impianto che se rimane bloccato non permette all’azienda di completare la consegna della merce nella data stabilita con il suo cliente. La penale prevista nel caso in cui la consegna non avvenga nei termini contrattuali ammonta ad € 100.000,00.
Nel frattempo esce il perito ed accerta che il danno diretto ammonta ad € 7.500,00, più il 10% di danno da interruzione d’esercizio (€ 750,00). L’importo totale del danno risarcibile è pari ad € 8.250,00. L’assicurato constata che per riparare il macchinario occorrono 15 giorni (i tempi necessari per reperire pezzo di ricambio ed effettuare il lavoro).
Per non pagare la penale al cliente decide quindi di far eseguire il lavoro da un terzista che gli consegna le merci in tempo, ma con un maggiore esborso di € 8.000,00. A questo punto l’assicurato chiede al broker di essere tenuto indenne per € 15.500,00 (€ 7.500,00 di danno diretto più € 8.000,00 di maggior costo).
IL BROKER E LA COMPAGNIA: l’intermediario si accorge a quel punto del problema e corre dalla compagnia chiedendo aiuto e chiedendo di liquidargli i 15.500 euro chiesti dal cliente, cercando in tutti i modi di trovare una scusa ed una colpa per addebitare gli importi diversi alla compagnia.
L’assicuratore, però, contratto alla mano dimostra chiaramente che durante la trattativa e con la successiva richiesta di copertura era stato sempre il broker a rifiutare di impostare la copertura danni indiretti nella misura dei maggiori costi (forma che avrebbe permesso di liquidare il danno nell’importo richiesto dall’assicurato), preferendo sempre l’impostazione dei danni da interruzione d’esercizio a percentuale.
Quindi la compagnia forte della documentazione pre contrattuale e del contratto in essere ha ribadito la propria impostazione di liquidare l’importo corretto di € 8.250,00 L’assicurato si è trovato pertanto scoperto per un importo pari ad € 7.250,00 Caso
CASO B: DITTA BETA
PREMESSA
In questo caso un’azienda si affida ad un agente di una primaria compagnia per stipulare una polizza property. Ed anche in questo caso viene fatta una copertura molto estesa ed ampia. Per motivi di semplicità non esponiamo i capitali, ma precisiamo che sono molto simili a quelli del CASO A sempre con la copertura danni indiretti a percentuale preferita dagli intermediari alla copertura maggiori costi e molto spesso alla polizza danni indiretti.
IL FATTO
Un giorno di autunno, a seguito di abbondanti piogge, si verifica un allagamento causato dall’innalzamento delle acque reflue per problemi di scarico dei tombini. Per fortuna l’area interessata dall’acqua è modesta, ma viene danneggiato un singolo macchinario, il quale per essere riparato necessita di un importo pari ad € 30.000,00 circa.
In questo caso l’assicurato è in apprensione per la consegna che deve fare ad un nuovo ed importante cliente e per evitare di fare brutta figura ci tiene a fare la consegna in tempo. Pertanto, senza chiedere consiglio ad alcuno provvede a noleggiare un macchinario simile a quello danneggiato spendendo un importo pari ad € 12.000,00.
Terminate le operazioni di perizia il perito accerta un danno risarcibile di € 33.000,00 (30K di danno diretto più 3K di danno da interruzione d’esercizio), mentre l’assicurato chiede un indennizzo complessivo di € 42.000,00 (30K di danno diretto e 12K di danno indiretto).
L’AGENTE E LA COMPAGNIA: l’agente capisce subito della esistenza di una forte discrepanza tra quanto indennizzabile e quanto preteso dall’assicurato e pertanto chiede subito alla compagnia, cercando sostegno da parte della struttura commerciale, un atto di correntezza.
La compagnia, però, nella politica di quel periodo (basata su una storicità non del tutto positiva), aveva stroncato il ricorso ad atti di correntezza se non per situazioni davvero eccezionali. E, in questo caso non ravvisava la necessità di andare incontro all’azienda, anche perché era palesemente chiaro che la polizza assicurativa non copriva quanto richiesto.
L’assicurato si è trovato scoperto per un importo pari ad € 9.000,00.
DIRITTO
IL DANNO DA INTERRUZIONE D’ESERCIZIO A PERCENTUALE: l’art. 1908 c.c. stabilisce il principio indennitario. Questo principio stabilisce sostanzialmente che nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.
Ciò significa che il danno da interruzione d’esercizio a percentuale può essere invocato in giudizio solo quando questa garanzia permette di indennizzare l’esatto importo di danno od una parte inferiore.
Nei rari casi infatti in cui il danno da interruzione d’esercizio comporti un indennizzo superiore se chiesta la sua applicazione in giudizio, verrebbe stroncato dal giudice, in quanto l’assicurato deve provare il danno e non può ricevere un indennizzo superiore.
La presente garanzia quindi tendenzialmente copre solo una parte del danno che, come abbiamo visto dai due esempi sopra riportati, rappresenta una parte molto limitata.
CONCLUSIONE
L’indiscreto fascino del nero, del fatto di non dover giustificare un importo con nessuna documentazione cartacea ha spinto per decenni gli intermediari (agenti e broker) a vendere agli assicurati la copertura assicurativa del danno da interruzione d’esercizio a percentuale. Tutto questo nonostante questa copertura assicurativa sia totalmente basica e spannometrica e lasci l’assicurato in balia del caso e della fortuna.
Molto più professionale è sicuramente l’utilizzo della garanzia “maggiori costi”, nonostante richieda la dimostrazione del danno indiretto realmente accaduto. Se fosse stata utilizzata nei casi delle ditte Alfa e Beta, avrebbe infatti permesso ai danneggiati di ricevere l’integrale indennizzo del danno subito.
Ovviamente se la copertura assicurativa utilizzata fosse stata una polizza danni indiretti nella formula margine di contribuzione o del profitto lordo, l’assicurato avrebbe avuto in ogni caso una copertura maggiore e più completa.
E, cosa singolare negli esempi sopra utilizzati, il premio pagato per la copertura danni indiretti a percentuale è stato probabilmente molto più alto di quello che sarebbe stato utilizzando una copertura maggiori costi a primo rischio assoluto.
Questo perché la somma assicurata per questa garanzia è pari a € 2.450.000,00, mentre solitamente per una garanzia maggiori costi a primo rischio si assicura una somma di € 100.000,00 o massimo € 200.000,00.
Ci sono poi delle possibilità che se fosse stata fatta una polizza danni indiretti sul margine di contribuzione o sul profitto lordo (coperture queste molto più complete delle altre due garanzie appena esposte), il premio pagato avrebbe potuto essere inferiore se la somma assicurata fosse stata più bassa di € 2,45ML o poco più alto se di poco superiore.
Ultima annotazione, la garanzia danni da interruzione d’esercizio a percentuale nasce nel 1797. È la più antica forma di copertura del danno indiretto. La domanda che viene spontanea è: c’erano i computer nel 1797? C’erano i torni a controllo numerico? C’erano le macchine a taglio laser? La risposta che dovremmo darci è quindi che forse questa copertura assicurativa non è adeguata alla complessità dell’epoca che stiamo vivendo.
TESTI DELLE CLAUSOLE DANNI INDIRETTI E MAGGIORI COSTI: INTERRUZIONE D’ESERCIZIO (FORMA A PERCENTUALE)
A parziale deroga dell’art. …) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si assicura contro i danni di interruzione di esercizio conseguenti a sinistri risarcibili a termini della presente polizza la percentuale delle somme assicurate alla corrispondente partita.
In caso di sinistro l’indennizzo per l’assicurazione dei danni d’interruzione di esercizio verrà calcolato – partita per partita – applicando all’importo del risarcimento incendio la percentuale di cui sopra a meno che, per effetto di successive modifiche al contratto, tale percentuale risulti diminuita.
INDENNITÀ AGGIUNTIVA (MAGGIORI COSTI) (RISCHI INDUSTRIALI)
A parziale deroga dell’art. …) delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione parziale o totale dell’attività dell’azienda assicurata la Società si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza del capitale assicurato nella rispettiva partita, le spese necessarie per il proseguimento dell’attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo o riguardino, a titolo d’esempio:
– l’uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; – il lavoro straordinario, anche notturno e festivo del personale;
– le lavorazioni presso terzi, la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
– gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento.
La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
– scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
– difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine / impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
Per periodo d’indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e che avrà una durata massima di 3 (tre) mesi dal verificarsi del sinistro. Non sono pertanto risarcibili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo d’indennizzo.
– Per ogni sinistro risarcibile è pattuita una franchigia di € ……… .
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente estensione di garanzia, troveranno applicazione le Condizioni Generali di Assicurazione di polizza.