Qualora sia riscontrabile una forte criticità nel sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro, non si può invocare l’interruzione del nesso di causalità facendo riferimento a condotte del lavoratore solo perché queste risultino eccentriche o non corrette rispetto alle mansioni tipiche.
Ciò in quanto le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l’area del rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli.
Cassazione penale sez. IV, 20/06/2018 n. 29514