In relazione alla richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicurativa, la decorrenza del termine di prescrizione, non presuppone il preventivo accertamento della riconducibilità del sinistro nell’ambito di copertura assicurativa.
A fronte del chiaro tenore letterale dell’art. 2952, co. 3 cod. civ. (nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione) e della finalità ad esso sottesa -di porre celermente l’assicuratore in condizione di compiere gli accertamenti necessari e di determinarsi in ordine all’indennizzo-, non appare sostenibile che la decorrenza del termine di prescrizione presupponga il preventivo accertamento della riconducibilità del sinistro nell’ambito della copertura assicurativa: un siffatto accertamento è sicuramente preliminare alla successiva liquidazione del sinistro, ma non incide -a monte- sulla decorrenza del termine, giacché il solo fatto che sia stata avanzata una richiesta risarcitoria con cui si faccia valere una responsabilità astrattamente rientrante fra quelle assicurate pone in condizione e onera il responsabile di attivare il proprio assicuratore e comporta -di conseguenza- la decorrenza del termine prescrizionale, assumendo rilievo non il fatto che l’infortunio indiscutibilmente rientri fra quelli coperti dalla assicurazione, ma che possa ragionevolmente rientrarvi.
Cassazione civile sez. III, 26/10/2017 n. 25430