SINISTRI
Dal penale al civile come tutelare i propri diritti dopo l’abrogazione del reato di falso in scrittura privata
Autore: Mario Riccardo Oliviero
ASSINEWS 291 – novembre 2017
Con l’abrogazione del reato di “Falsità in scrittura privata” non è più possibile querelare, rispetto a questa fattispecie, colui che ha presentato in assicurazione un modello di constatazione amichevole con la firma falsa del presunto responsabile civile, che si accorgerà dell’imbroglio solo quando si ritroverà inspiegabilmente addebitati dei sinistri sull’attestato di rischio, con un consistente aumento delle classi di merito e l’inevitabile rincaro del premio.
Per capire se, in assenza dei rimedi garantiti un tempo dal diritto penale, gli utenti e i consumatori possono ancora difendersi da tale falso documentale abbiamo intervistato l’avv. Andrea Della Pietra, uno dei più noti penalisti assicurativi italiani
Sì è ancora possibile per il privato cittadino tutelare i propri diritti anche se evidentemente cambiano gli strumenti ed il campo d’azione, ma procediamo con ordine.
Partiamo dall’inizio
La materiale falsificazione di un modulo di constatazione amichevole (CAI) seguita dal suo uso, integrava la violazione dell’art. 485 del codice penale, Falsità in scrittura privata. Delitto ormai abrogato dal decreto legislativo n. 7/2016 e trasformato in un illecito civile sottoposto alla sola sanzione pecuniaria. Prima della riforma, la falsificazione materiale di una scrittura privata seguita dall’uso della stessa era di per sé perseguibile penalmente a norma dell’art. 485 del codice penale su querela di colui la cui firma era stata falsificata o anche di chi comunque subiva un danno dall’uso della scrittura falsa.
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