Non è configurabile una responsabilità professionale del notaio che ha omesso di indicare la presenza di vincoli limitativi della proprietà su immobili trasferiti mediante atto da lui rogato, quando è provato che la parte che avrebbe avuto interesse a tale informazione già conosca certamente dell’esistenza di quei vincoli, per averli essa stessa costituiti.
In tale circostanza, infatti, non sussiste:
- né la violazione del dovere di diligenza qualificata previsto dall’art. 1176 c.c., da doversi comunque interpretare alla stregua del canone generale della buona fede
- né il nesso di causalità fra l’omessa informazione e la stipulazione del contratto ritenuto causativo di danno per l’acquirente.
Cassazione civile sez. III, 24/10/2017 n. 25111