DOTTRINA
“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”
Autore: Massimo Caiafa
ASSINEWS 291 – novembre 2017
La responsabilità medica, invocata in sede contenziosa con proliferazione esponenziale, è stata, negli anni, oggetto di interpretazione delle norme positive, spesso contrastanti per incomprensioni tra “scienza giuridica” e “scienza medico-legale”.
Le numerose tesi in dottrina e giurisprudenza sono state considerate, a corrente alternata, favorevoli o non per il medico convenuto in causa o rinviato a giudizio in sede penale: il contrasto trova la sua ratio nel solco profondo che separa le aspettative sociali e personali del malato dalla tutela del professionista, spesso vittima di tentativi di speculazione.
L’alternarsi delle esegesi, tutte rispettabili ad eccezioni di visioni ideologiche o di protagonismo, non ha consentito una omogeneità di decisioni con danno alla certezza del diritto: significativa è la quaestio relativa all’art. 2236 c.c. che dal diritto civile veniva applicato – con alterna fortuna – nel diritto penale per indurre il professionista ad affrontare problematiche di particolare difficoltà con la garanzia di esenzioni di responsabilità, nell’esecuzione della prestazione avente ad oggetto problemi di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media.
La tormentata evoluzione giurisprudenziale (applicazione dell’art. 1218 c.c. sulla scorta della teoria del contatto sociale, innesto del concetto civilistico di cui all’art. 2236 c.c. in sede penale, indispensabile considerazione del “consenso informato” nella sua evoluzione e diffusione, inquadramento della responsabilità civile in quella aquiliana o contrattuale, coinvolgimento contenzioso delle strutture ospedaliere pubbliche e private, etc.) ha provocato determinanti conseguenze (prescrizione, onus probandi e requisiti di fondatezza), sulle aspettative dei pazienti che avevano deciso di far valere in giudizio i lori diritti, agevolando un clima di incertezza con il prevedibile incremento della c.d. “medicina difensiva” ossia lo zelo eccessivo di alcuni medici per cautelarsi (prescrizioni di plurime visite specialistiche, test diagnostici ed esami spesso inutili, in effetti, la c.d. medicina difensiva positiva) ed evitare interventi (c.d. medicina difensiva negativa), il tutto con aggravi insostenibili della spesa sanitaria.
***
CONTENUTO A PAGAMENTOIl contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati a Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante