L’obbligo è solo per i collaboratori dei legali
di Michele Damiani e Gabriele Ventura

L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro gli infortuni a carico degli studi legali sarà dovuto esclusivamente nei confronti dei collaboratori. L’avvocato sarà, quindi, esentato dall’obbligo che, insieme alla copertura sulle responsabilità civili, è in vigore da oggi. La modifica è inserita in un emendamento governativo alla legge di bilancio (che introduce l’art. 19-bis), attualmente all’esame della quinta commissione del senato. Confermato, perciò, quanto anticipato dal ministro della giustizia Andrea Orlando che, in una lettera inviata al presidente del Consiglio nazionale forense (Cnf) Andrea Mascherin lo scorso 27 ottobre (si veda ItaliaOggi del 31 ottobre 2017), dichiarava la sua volontà di intervenire sul merito, abrogando l’obbligo in questione «convenendo sull’opportunità di rimettere all’autonomia decisionale del singolo avvocato la stipulazione di una polizza a copertura degli infortuni». Il ministro aveva accolto una richiesta espressa dal Cnf. L’obbligo di stipulare una copertura assicurativa per la responsabilità civile e contro gli infortuni fu introdotto dalla legge 247/2012 (nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense). La legge demandava a un decreto ministeriale la definizione delle disposizioni attuative. Il decreto è stato pubblicato dal ministero della giustizia il 22 settembre 2016 (a quattro anni di distanza dalla legge) e la sua entrata in vigore era fissata ad un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La scadenza era attesa per il 10 ottobre ma, sempre seguendo un’indicazione proveniente dal Cnf, venne concessa una proroga di un mese. Oggi, quindi, entra in vigore un obbligo contenuto in una legge approvata quattro anni fa. L’emendamento governativo modifica l’art. 12 comma 2 della legge 247/2012 sostituendo le parole «infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori» con le seguenti «infortuni derivanti ai propri collaboratori». Inoltre, vengono esclusi i collaboratori per i quali sia operante la copertura assicurativa obbligatoria Inail. Rimane in vigore per i legali l’obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione. Ricordiamo che per gli avvocati che non avessero ancora ottemperato all’obbligo di rc professionale, sono disponibili una serie di convenzioni: quella siglata dal Cnf, quelle della Cassa forense e quelle degli ordini territoriali. Se il Consiglio nazionale forense plaude alla modifica che, come detto, accoglie una loro specifica richiesta, l’Associazione nazionale forense, che ha sempre espresso parere contrario al cambiamento della norma, conferma il proprio parere negativo. «Appare assurdo che dopo una prima proroga domani (oggi, ndr) entri in vigore la disposizione di una legge dello stato del 2012 che prevede la polizza infortuni a carico degli avvocati, che la politica si è impegnata ad abrogare in un prossimo futuro», afferma il segretario generale dell’Associazione nazionale forense, Luigi Pansini, «la corrispondenza dell’ultimo mese tra il consiglio nazionale forense e il ministero della giustizia è stata semplicemente grottesca; si continua a giocare con la pelle degli avvocati, sia di coloro che hanno rispettato la legge sia di coloro che si trovano in una situazione di incertezza circa il relativo obbligo. Sicuramente colpiti sono stati coloro che hanno già provveduto alla stipula della polizza infortuni che, invece, dovrebbero ricevere anche una forma di riparazione nel caso di abrogazione della norma per aver stipulato la polizza infortuni in vista dell’entrata in vigore della disposizione di legge».

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