di Carlo Giuro
Il funzionamento delle forme pensionistiche complementari è stato profondamente innovato dalla Legge concorrenza. La Covip è ora intervenuta con una specifica Circolare con cui interpreta i diversi profili. E’ utile fornire in premessa un veloce riepilogo delle modifiche intervenute. In primo luogo si introduce la possibilità per tutti, se prevista dagli accordi, di versare una percentuale minima del Tfr in alternativa alla sua integrale destinazione. Si prevede poi la possibilità di accedere alla prestazione pensionistica anticipata da 5 fino ad un massimo di 10 anni rispetto alla maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza, previo periodo minimo di inoccupazione superiore a 24 mesi, con possibilità in tal caso di richiedere la rendita temporanea anticipata. Ulteriore intervento riguarda poi la conferma dell’esclusione del riscatto totale per inoccupazione superiore a 48 mesi/invalidità in caso di diritto alla prestazione pensionistica anticipata. Tale anticipo, con esclusione del riscatto, può essere esteso dagli attuali 5 anni all’eventuale maggiore periodo stabilito dal fondo pensione (max 10 anni). Si estende ancora la possibilità di beneficiare del riscatto per cessazione dei requisiti di partecipazione anche se si sia aderito a fondi pensione aperti e pip su base individuale. Quali sono i chiarimenti forniti dalla Covip? Partendo dal tfr viene evidenziato come, nel merito, le nuove disposizioni legittimano la possibilità per le fonti istitutive di modulare la quota di tfr da destinare ai fondi pensione. In difetto di indicazioni circa la quota destinata alla previdenza complementare, precisa la Covip, il conferimento deve intendersi corrispondente al 100% del trattamento di fine rapporto annualmente maturato. Le fonti istitutive possono graduare, prosegue la Autorità di Vigilanza, nel modo più consono alle esigenze degli interessati, la destinazione alla previdenza complementare del tfr maturando, tenendo conto del quadro d’insieme della contribuzione a ciò destinata e dell’esigenza di assicurare ai lavoratori un’adeguata prestazione pensionistica che vada concretamente a integrare la pensione obbligatoria. La regola ordinaria rimane comunque quella della devoluzione integrale del tfr maturando a previdenza complementare. Per quel che riguarda la platea di riferimento la Commissione ritiene che la stessa riguardi tutti i lavoratori dipendenti che appartengono al perimetro di applicazione delle fonti istitutive che disciplinano la percentuale minima di tfr, a prescindere dal momento di iscrizione alla previdenza obbligatoria o ai fondi pensione. Per quel che riguarda in particolare, i soggetti già iscritti ad una forma pensionistica complementare, tenuto conto della ratio delle nuove disposizioni, orientata a una maggiore flessibilità nella devoluzione del tfr ai fondi pensione, l’opinione è che i lavoratori che già conferiscono il tfr in misura integrale possano, in presenza di successive determinazioni delle fonti istitutive che stabiliscano il versamento di una quota del tfr, scegliere di devolvere, per i flussi futuri, la percentuale fissata negli accordi. Viene poi precisato che l’adesione tacita, in applicazione cioè del meccanismo del silenzio assenso, comporta sempre la devoluzione integrale del tfr. Gli aderenti silenti possono tuttavia esprimere in un momento successivo all’adesione tacita la volontà di devolvere al fondo di appartenenza la sola quota fissata dalle fonti istitutive . In ogni modo la previsione sul conferimento parziale del tfr non riguarda gli aderenti su base individuale, i quali comunque rimangono titolari delle facoltà di versarlo alle forme pensionistiche complementari in misura integrale ovvero di non versare alcuna quota del medesimo trattamento. Per quel che riguarda la nuova rendita temporanea i requisiti per accedervi sono rappresentati dall’avere cessato il rapporto di lavoro ed essere rimasto inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, non essere distanti più di cinque anni dalla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, avere maturato almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. (riproduzuione riservata)
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