L’illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore che integra il c.d. “mobbing” e che rappresenta una violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall’art. 2087 c.c. consiste nell’osservanza di una condotta protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, ed, eventualmente, anche leciti) con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all’emarginazione del dipendente.
E’ stata esclusa, nel caso di specie, la sussistenza del mobbing, atteso che i comportamenti denunciati non avevano il carattere di sistematicità, presentandosi al contrario sviluppatisi in un ampio lasso temporale.
Cassazione civile sez. lav., 16/10/2017 n. 24358