Dopo la sottoposizione a pubblica consultazione del documento relativo alle modifiche del Regolamento Intermediari in materia di protezione degli investitori e delle competenze richieste al personale degli intermediari (6 luglio 2017), nonché del documento concernente le modifiche al Regolamento Intermediari sulle procedure di autorizzazione delle sim, sull’ingresso in Italia delle imprese di investimento Ue e sulla disciplina applicabile ai gestori (31 luglio 2017), il 19 ottobre la Consob ha sottoposto a pubblica consultazione le modifiche relative all’operatività in Italia delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche, in recepimento della direttiva Mifid 2. In particolare, le modifiche proposte sono finalizzate a dare attuazione alla delega regolamentare riconosciuta alla Consob dall’articolo 28 comma 4 del Tuf, relativa al procedimento di autorizzazione delle imprese di Paesi terzi diversi dalle banche. L’articolo prevede che: (i) la prestazione in Italia di servizi e attività di investimento da parte di imprese di Paesi terzi diverse dalle banche a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta possa avvenire
esclusivamente mediante lo stabilimento di succursali, previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d’Italia; (ii) la prestazione in Italia di servizi e attività di investimento a controparti qualificate o a clienti professionali di diritto possa avvenire in regime di libera prestazione
di servizi; (iii) le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni possano essere disciplinate dalla Consob, sentita la Banca d’Italia. Inoltre, venendo al contenuto delle principali modifiche proposte, si segnala innanzitutto l’articolo 4 comma 1-bis, che prevede che la sezione dell’albo
dedicata alle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche contenga due elenchi riportanti: 1) le imprese di Paesi terzi autorizzate dalla Consob a operare in Italia mediante stabilimento di succursali e in regime di libera prestazione di servizi; 2) le imprese di Paesi terzi autorizzate allo
stabilimento di succursale in altro Stato membro e che ai sensi dell’articolo 47 paragrafo 3 del Mifir possono prestare in Italia servizi e attività di investimento nei confronti di controparti qualificate o clienti professionali di diritto, senza necessità di ulteriore autorizzazione da parte
dell’autorità di Vigilanza «e senza sottostare alla vigilanza diretta della stessa Consob per l’operatività svolta in Italia».
Le nuove disposizioni propongono un quadro organico dei principi e delle regole che devono ispirare il corretto funzionamento del mercato. Ora non rimane che attendere gli esiti della consultazione; restano solo dieci giorni per rivolgere segnalazioni per rivedere la disciplina concernente
la tutela degli investitori. L’impressione è che tale intervento dell’authority, nell’esigenza di riordino della disciplina inerente
la protezione degli investitori, costituisca una misura più che mai opportuna. (riproduzione riservata)
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