La circolazione dei veicoli costituisce un caso particolare di attività pericolosa, avendo il legislatore costruito la disciplina dell’art. 2054 c.c. come sottospecie della regola generale posta dall’art. 2050 c.c.
Per l’affermazione della responsabilità dell’esercente attività pericolosa è necessaria la sussistenza e l’accertamento del nesso eziologico tra l’attività e l’evento dannoso, pertanto nell’ipotesi in cui non siano state adottate tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare la responsabilità (quale ad esempio l’aver omesso di controllare le condizioni del tracciato stradale da percorrere), un fattore sopravvenuto, idoneo da solo a causare il danno e che abbia i requisiti del caso fortuito, cioè l’eccezionalità e l’oggettiva imprevedibilità, recide il nesso eziologico tra l’attività pericolosa e l’evento.
Cassazione civile sez. III, 26/10/2017 n. 25421