Chi è stato costretto in passato a rinunciare a tutto il Tfr per iscriversi al fondo pensione, può adesso ripensare la scelta. Può, cioè, decidere di non versare più tutto il Tfr o di versarne una parte soltanto, fermo restando l’adesione alla previdenza integrativa.

I lavoratori interessati. Finora, come detto (si veda articolo nella pagina precedente), è stata praticamente impossibile la convivenza tra Tfr e pensione integrativa: il lavoratore doveva decidere o l’uno (il Tfr) o l’altra (la pensione di scorta). Adesso le cose sono cambiate, per via delle novità della legge sulla concorrenza ed è possibile versare solamente una percentuale di Tfr al fondo pensione, anche minima o anche nulla. Quanto ai lavoratori interessati alla novità, la Covip è dell’avviso che, in assenza d’indicazioni normative specifiche, essa riguardi tutti i lavoratori dipendenti che appartengono al campo di applicazione delle medesime fonti istitutive che disciplinano la percentuale minima di Tfr (e cosa importante) «a prescindere dal momento d’iscrizione alla previdenza obbligatoria o ai fondi pensione». La precisazione è importante, perché rimette in gioco anche la decisione sul destinato del Tfr dei lavoratori già iscritti ai fondi pensione. Riguardo a quest’ultimi, in modo particolare, tenuto conto della novità orientata a una maggiore flessibilità nella devoluzione del Tfr ai fondi pensione, la Covip reputa che i lavoratori che già conferiscono il Tfr in misura integrale possano rivedere la loro scelta e optare per la devoluzione, ovviamente soltanto per i flussi futuri, di una percentuale diversa dal 100%. Ciò sarà possibile, evidentemente, solo in presenza di determinazioni delle fonti istitutive che stabiliscano il versamento di una quota del Tfr in misura diversa dal 100%.

Per la stessa ragione, la Covip ritiene che la scelta del lavoratore di conferire, comunque, l’intera quota del Tfr maturando, anche in presenza delle previsioni delle fonti istitutive che fissino la percentuale minima di Tfr da destinare ai fondi pensione, possa essere successivamente modificata in favore della devoluzione parziale, in costanza delle relative previsioni. In altre parole, destinazione del Tfr al fondo pensione non è più «una volta per sempre», cioè vincolante per tutta la durata dell’adesione al fondo pensione, ma è divenuta flessibile: di tanto in tanto, il lavoratore può rivedere la precedente decisione riguardo alla quantità (percentuale) di Tfr da investire nella pensione di scorta.

Il prepensionamento. Per il conseguimento della pensione integrativa valgono gli stessi requisiti fissati per il diritto alla pensione obbligatoria (quella Inps). Una seconda novità del maxiemendamento riguarda la possibilità di ottenere prima la pensione integrativa (quale sorta di pre-pensionamento). In base alle regole vigenti, la possibilità è oggi riconosciuta ai lavoratori in caso di cessazione del lavoro con un’inoccupazione superiore a 48 mesi e per un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti ordinari. Le novità previste sono le seguenti:

a)riduzione a 24 mesi del periodo d’inoccupazione per il diritto all’anticipo della pensione integrativa;

b)l’anticipo può riguardare sia tutta la pensione integrativa e sia parte di essa e può essere richiesta anche in forma di rendita temporanea, cioè fino alla maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione obbligatoria;

c)i fondi pensione possono elevare l’anticipo da cinque anni (il minimo previsto per legge) fino al massimo di dieci anni.

La novità, secondo la Covip, si affianca all’altra novità introdotta, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, dall’art. 1, commi 188-193, della legge n. 232/2016, cioè in tema di «rendita integrativa temporanea anticipata», Rita, (che la legge di Bilancio 2018 si appresta a rendere strutturale).

Dal momento che la Rita e la rendita temporanea sono misure simili ma non identiche, giacché subordinate alla sussistenza di condizioni parzialmente diverse, le stesse sono distintamente attivabili, potendo l’iscritto alla previdenza complementare in possesso dei requisiti previsti optare per l’una o per l’altra, a seconda della sua situazione personale.

La novità, in tal caso, riduce il periodo d’inoccupazione che dà titolo a richiedere le prestazioni pensionistiche con un anticipo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio; in tali casi l’aderente può chiedere anche solo una parte della prestazione pensionistica. È inoltre introdotta la possibilità per gli iscritti di conseguire le prestazioni pensionistiche anticipate in forma di rendita temporanea fino al conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione obbligatorio. Infine, i fondi pensioni sono legittimati a innalzare, nell’ambito degli statuti e dei regolamenti, il limite dei cinque anni (rispetto alla maturazione dei requisiti di accesso nel sistema obbligatorio) fino a un massimo di dieci anni. Quanto ai requisiti per percepire, in via anticipata, le prestazioni pensionistiche occorre che l’iscritto:

a) abbia cessato il rapporto di lavoro e sia rimasto inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi;

b) non sia distante più di cinque anni (o secondo quanto indicato dalle forme pensionistiche) dalla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza;

c) abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione alle previdenza integrativa.

L’accesso anticipato alla prestazione va riconosciuto anche a coloro che si trovino, in detto periodo di prossimità alla pensione obbligatoria, in una situazione di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

La rendita temporanea. La «rendita temporanea», spiega la Covip, al pari della «rendita integrativa temporanea anticipata», Rita, consiste nell’erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto direttamente da parte del fondo pensione.

Riguardo, poi, alla periodicità del frazionamento, si considera rimessa al fondo pensione la relativa definizione, anche attraverso l’eventuale indicazione di più opzioni alternative che possano rispondere alle diverse esigenze degli iscritti.

Nel caso in cui non sia utilizzata l’intera posizione individuale per l’anticipo della prestazione pensionistica, l’iscritto conserverà il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua della posizione individuale.

Il riscatto. Altra novità riguarda la facoltà di riscatto totale della posizione previdenziale maturata presso un fondo pensione per i casi d’invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi. La predetta facoltà non può essere esercitata nei cinque anni precedenti alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni o nel maggior numero di anni, fino a dieci, eventualmente stabilito dai fondi pensione, potendosi in tal caso usufruire della prestazione anticipata.

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