di Debora Alberici

Conseguenze più gravi per le imprese che violano le norme sulla sicurezza sul lavoro. L’azienda risponde ai sensi della «231» quando, per risparmiare, non ha predisposto un documento di valutazione dei rischi adeguato. Condannati personalmente anche gli imprenditori per l’infortunio al dipendente.

Sono questi, in sintesi, gli interessanti principi affermati dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 53285 del 23 novembre 2017, hanno respinto il ricorso di due manager e della società, colpevoli di un grave incidente a un operaio.

La responsabilità amministrativa dell’ente si radica sulle prassi aziendali che, spesso, impongono un risparmio dei costi proprio sulla sicurezza.

I Supremi giudici hanno precisato, quanto ai presupposti della responsabilità amministrativa delle imprese introdotta con il decreto legislativo 231/2001, che «i criteri di imputazione oggettiva di cui al riferimento contenuto nell’art. 5 del decreto stesso, sono riferibili alla condotta (un Dvr inadeguato) e non all’evento (l’infortunio) e che, in caso di reati colposi (come questo, l’operaio si era ferito gravemente a una mano), essi sono alternativi e concorrenti tra di loro, esprimendo il criterio dell’interesse una valutazione del reato di tipo teleologico, apprezzabile ex ante, al momento cioè del fatto secondo un giudizio soggettivo e avendo, invece, quello del vantaggio una connotazione eminentemente oggettiva, valutabile ex post, sulla base degli effetti derivati dalla realizzazione dell’illecito».

In altre parole è stato riconosciuto l’interesse punibile dell’ente nel caso in cui l’omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa.

Nel caso sottoposto all’esame della Corte, i giudici territoriali del capoluogo ligure hanno ricollegato la responsabilità amministrativa dell’ente alla inidoneità del documento di valutazione dei rischi predisposto e alla inadeguatezza dell’attività di formazione e informazione del lavoratore, entrambi causa dell’infortunio, laddove, con riferimento al vantaggio e interesse dell’ente, hanno evidenziato l’incidenza della scorretta prassi aziendale accertata sul rapporto spesa-guadagno.

Confermate e rese definitive dalla Cassazione anche le condanne penali a carico dei manager.

Inutile per la difesa invocare il comportamento incauto dell’operaio nell’approccio al macchinario.

Anche la Procura generale del Palazzaccio aveva chiesto di condannare i due imputati.
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