Nell’ipotesi di delitto di denuncia di sinistro non accaduto punito dall’art. 642, comma secondo, cod. penale, il diritto di querela spetta sia alla Compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro, sia a quella debitrice, perché entrambe, in quanto parti direttamente coinvolte, seppur con ruoli diversi, nella richiesta di risarcimento del danno; entrambe hanno infatti interesse alla corretta gestione del sinistro e a non vedere depauperato il proprio patrimonio da false denunce.
Il diritto di querela, in caso di denuncia di un sinistro non accaduto ex art. 642 cod. pen., spetta quindi sia alla Compagnia assicuratrice gestionaria del sinistro sia alla Compagnia assicuratrice debitrice.
Cassazione penale sez. II, 27/04/2017 n. 24075