Il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance ha l’onere di provare, anche solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti funzionali al raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere una conseguenza immediata e diretta.
Cassazione civile sez. III, 24/10/2017 n. 25102