I danni causati da veicoli destinati ad essere utilizzati anche come macchine da lavoro devono essere coperti dall’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di autoveicoli solamente se sono utilizzati principalmente come mezzi di trasporto.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue, secondo cui la circostanza che il veicolo sia fermo o che il suo motore sia o non sia acceso nel momento in cui si verifica l’incidente “non esclude, di per sé, che l’uso di tale veicolo in quel momento possa rientrare nella sua funzione di mezzo di trasporto”.
Il caso di specie ha riguardato la morte di una lavoratrice portoghese in seguito ad un incidente verificatosi nell’azienda agricola presso la quale essa lavorava: era stata schiacciata da un trattore fermo su una pista sterrata dell’azienda agricola, il cui motore era acceso per azionare una pompa per la polverizzazione di erbicida.
Il trattore era stato trascinato da uno smottamento del terreno causato, in particolare, dal suo peso, dalle vibrazioni del motore e della pompa del polverizzatore d’erbicida e dalla forte pioggia.
Il vedovo della lavoratrice aveva fatto causa ai proprietari dell’azienda e del trattore, in solido tra loro, o, in alternativa, contro la Ca Seguros, la compagnia assicuratrice della RC connessa alla circolazione del trattore, per ottenere il risarcimento del danno morale conseguito all’incidente.
La Corte specifica che “non rientra nella nozione di ‘circolazione dei veicoli’ una situazione in cui un trattore agricolo è stato coinvolto in un incidente allorché la sua funzione principale, nel momento in cui si è verificato l’incidente, consisteva non nel servire da mezzo di trasporto ma nel generare, in quanto macchina da lavoro, la forza motrice necessaria per azionare la pompa di un polverizzatore d’erbicida. La portata della nozione di circolazione dei veicoli, ai sensi della direttiva, non dipende dalle caratteristiche del terreno sul quale l’autoveicolo è utilizzato e che rientra in tale nozione qualunque uso di un veicolo in quanto mezzo di trasporto”.
A questo proposito, la circostanza che il trattore fosse fermo nel momento in cui l’incidente si è verificato non esclude, di per sé, che l’uso di tale veicolo in quel momento potesse rientrare nella sua funzione di mezzo di trasporto e, di conseguenza, nella nozione di ‘circolazione dei veicoli’, ai sensi della direttiva. La questione se il motore fosse o meno acceso nel momento in cui si è verificato l’incidente non è, peraltro, determinante a tal riguardo.
Tuttavia, la Corte nota che, trattandosi di veicoli che sono anche destinati ad essere utilizzati, in determinate circostanze, come macchine da lavoro, è importante determinare se, nel momento in cui si è verificato l’incidente in cui tale veicolo è stato coinvolto, esso fosse usato principalmente come mezzo di trasporto, nel qual caso tale uso può rientrare nella nozione di ‘circolazione dei veicoli’, ai sensi della prima direttiva, o in quanto macchina da lavoro, nel qual caso l’uso in questione non rientrerebbe nella suddetta nozione.
La Corte conclude che, nella fattispecie, “‘risulta che l’uso del trattore in questione fosse principalmente collegato alla sua funzione in quanto macchina da lavoro, vale a dire come generatore della forza motrice necessaria ad azionare la pompa di polverizzazione d’erbicida, di cui era munito per spargere tale erbicida sui ceppi di vite dell’azienda agricola, e non come mezzo di trasporto”.