I limiti e i massimi stabiliti dalle tabelle milanesi, nella valutazione equitative del danno biologico, possono essere superati solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non abbia già tenuto conto, dando adeguatamente atto in motivazione di tali circostanza e di come esse siano state considerate.
Cassazione civile sez. III, 17/10/2016 n. 20925