Ai sensi dell’art. 18, d.l. n. 67/1997, convertito in legge n. 135/1997, la rimborsabilità delle spese legali per i dipendenti statali non può essere assoggettata alla determinazione pattizia tra il dipendente pubblico assistito e il suo difensore di fiducia, o anche alla sola verifica del Consiglio dell’Ordine, giacché necessita del parere di congruità rilasciato dall’Avvocatura dello Stato secondo i canoni della discrezionalità tecnica.
Cassazione civile sez. un., 06/07/2015 n. 13861