Niente più clausole vessatorie sulle polizze vita. In quanto la previsione per cui il beneficiario deve formulare domanda di indennizzo su un modulo predisposto dall’assicuratore si pone in contrasto col principio di libertà delle forme, che permea di sé l’intera materia delle obbligazioni. La previsione per cui il beneficiario deve produrre una relazione medica sulla morte del portatore di rischio non solo pone un non irrilevante onere economico a carico del beneficiario, ma per di più pone a suo carico l’onere di documentare le cause del sinistro, onere che per legge non ha. Con lettera al mercato del 17 novembre 2015 l’Ivass ha richiamato l’attenzione delle imprese di assicurazione sull’importanza di adottare le idonee iniziative volte a recepire le indicazioni della corte di cassazione nella sentenza del 20 agosto 2015, n. 17024, nella redazione delle clausole dei nuovi contratti di assicurazione sulla vita e nella gestione delle richieste di indennizzo relative a contratti già stipulati che dovessero contenere clausole analoghe a quelle oggetto di censura. La sentenza ha considerato vessatorie tipiche, e quindi nulle, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera q, del dlgs 6 settembre 2005, n. 206, le clausole che prevedono la sottoscrizione di una domanda su apposito modulo predisposto dall’assicuratore, e per di più farlo presso l’agenzia di competenza, di presentazione di una relazione medica sulle cause della morte, scritta da un medico su un modulo predisposto dall’assicuratore, di una dichiarazione del medico autore nella quale questi attesti di avere «personalmente curato le risposte», di presentazione a semplice richiesta dell’assicuratore, delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall’assicurato e di produrre un atto notorio «riguardante lo stato successorio» dell’assicurato deceduto.
Marco Ottaviano