Per il riconoscimento del c.d. danno catastrofale, è necessario che la vittima, nell’apprezzabile lasso di tempo che ha preceduto la morte, si sia mantenuta lucida e abbia così potuto preconizzarsi l’incombenza dell’inevitabile evento catastrofico a suo danno; è stata esclusa, nella specie, la risarcibilità del danno, atteso che il tempo di sopravvivenza della vittima era stato di poco più di un’ora e che non vi era prova della sussistenza di uno stato di lucidità della vittima stessa.
Cassazione civile sez. III, 19/06/2015 n. 12722