Nella responsabilità civile extracontrattuale, il nesso causale tra la condotta illecita e il danno è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., in base al quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all’interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – a una valutazione ex ante – del tutto inverosimili.
Cassazione civile sez. III, 23/06/2015 n. 12923